Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20 del 8 gennaio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accettazione, da parte del creditore, dell'adempimento parziale — che, a norma dell'art. 1181 c.c., egli avrebbe potuto rifiutare — non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, né al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravitą dell'inadempimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.