Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10019 del 26 settembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

L'aggravante di cui al capoverso dell'art. 353 c.p., la cui fattispecie ricomprende qualsiasi tipo di pubblico incanto o licitazione privata, non escluse le ipotesi cosiddette di «consultazione», riguarda chiunque, in un qualsiasi momento dell'iter procedurale, assuma e svolga, anche di fatto, funzioni essenziali ai fini della realizzazione dell'obietto finale del pubblico incanto o della licitazione privata, in modo che, a cagione della sua condotta, risulti comunque pregiudicato il principio della libera concorrenza che costituisce il bene protetto dalla norma incriminatrice.

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