Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1934 del 15 gennaio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza attenuante speciale del reato di turbata libertą degli incanti, data dal riferimento della condotta alle licitazioni private per conto di privati, resta estranea ai casi di licitazione dipendente da una disposizione di legge o da un ordine ovvero da un'autorizzazione dell'Autoritą, e specificamente al caso del pubblico incanto per la vendita di beni disposta nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.

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