Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7955 del 18 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La previsione di cui all'art. 353 c.p. (turbata libertā degli incanti) si estende anche alle gare che si svolgono in forme diverse da quelle prescritte dalla legislazione in materia di pubblici incanti o di licitazioni private e la nozione di persona preposta non č limitata a colui che possiede o dirige la gara, ma comprende tutti coloro che svolgono funzioni essenziali nel procedimento amministrativo relativo, rilevante essendo al riguardo solo il fatto che il comportamento posto in essere provochi la lesione del principio della libera concorrenza, che la norma intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione.

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