Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9062 del 15 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di delitto di turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353 c.p., nella categoria degli «altri mezzi fraudolenti», mediante i quali può commettersi il reato in questione in alternativa alle altre condotte tipiche descritte nella norma (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni), rientrano tutti gli altri mezzi, che sono concretamente idonei a conseguire l'effetto; questi debbono essere individuati, pertanto, in ogni artificio, inganno, menzogna usati per alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara. Di conseguenza, anche una offerta in ribasso assolutamente anomala ed economicamente del tutto ingiustificata, effettuata nella consapevolezza che essa concorra in modo del tutto prevalente a determinare a livello minimo la cosiddetta offerta media, idonea ad identificare l'aggiudicatario della gara, può integrare l'artificio sufficiente ad impedire o turbare il regolare gioco della concorrenza.

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