Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4185 del 4 febbraio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel reato di turbata libertą degli incanti, la qualitą di preposto, cui si riferisce l'art. 353 comma secondo c.p., spetta a chiunque assuma e svolga, anche di fatto e in un qualsiasi momento dell'iter procedurale, funzioni essenziali ai fini della realizzazione dell'obiettivo finale del pubblico incanto o della licitazione privata, in modo che, a causa della sua condotta, risulti pregiudicato il principio della libera concorrenza che costituisce il bene protetto dalla norma incriminatrice.

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