Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1806 del 30 novembre 1967

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma dell'art. 353 c.p. mira a tutelare il libero e normale svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private e quindi tende anche a garantire che il normale giuoco della concorrenza che sta alla radice degli incanti medesimi, non sia comunque alterato. Le condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice consistono nell'impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti: mentre l'impedimento si verifica quando la gara non può essere effettuata rimanendo deserta e l'allontanamento si concreta con il distogliere gli offerenti dalla gara, con il farli desistere o impedire di presentarsi, il turbamento si realizza quando non si impedisce lo svolgimento della gara, ma se ne altera comunque il normale svolgimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.