Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6169 del 27 maggio 1995

(4 massime)

(massima n. 1)

Il reato di concussione non è escluso dal fatto che il p.u. sia solo un componente di un organo collegiale, poiché anche la partecipazione alle risoluzioni collegiali è esercizio di attività di pubblico ufficiale.

(massima n. 2)

In tema di concussione, nell'irrilevanza dell'iniziativa della vittima, la condotta concussiva può essere realizzata anche attraverso comportamenti surrettizi, concretizzantisi in suggestione tacita, ammissioni o silenzi, anche se la vittima ha la convinzione di adeguarsi ad una prassi ineluttabile, purché confermata dal suddetto comportamento del p.u.

(massima n. 3)

In tema di reato di turbativa d'asta, pur ribadito il principio che il reato è consumato e non tentato, anche se la turbativa non investe il momento terminale della «gara» ma ogni momento del complesso procedimentale, che poi culmina nella gara, è tuttavia ipotizzabile il tentativo nell'ipotesi in cui l'attività di turbamento, per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, non entra in contatto con l'iter procedimentale della «gara» per cui non produce l'evento della turbativa.

(massima n. 4)

Non sussiste un rapporto di specialità del reato di turbativa d'asta nei confronti di quello di concussione, diversi essendo gli oggetti specifici della tutela penale e gli elementi costitutivi dei due reati, dei quali è, quindi, possibile il concorso formale.

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