Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 40830 del 18 novembre 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del delitto di malversazione ai danni dello Stato, l'ente pubblico erogatore dei fondi distratti dalla loro destinazione si identifica con l'organismo pubblico di cui all'art. 3, 26, D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, per cui č tale qualsiasi organismo istituito, anche in forma societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, la cui attivitą sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetto al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali pił della metą sia designata dai medesimi soggetti suindicati, nonché, infine, sia dotato di personalitą giuridica

(massima n. 2)

Il delitto di malversazione ai danni dello Stato č reato istantaneo e non permanente, che si consuma nel momento in cui le sovvenzioni, i finanziamenti o i contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui erano stati erogati.

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