Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10 del 9 gennaio 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 684 c.c. — secondo cui il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo — configura una fattispecie di revoca del testamento a struttura negoziale, in cui la volontà del testatore di revocare il testamento è presunta al verificarsi di alcuno degli eventi (distruzione, lacerazione, cancellazione) tassativamente indicati dalla norma. Tale presunzione di volontà, essendo fondata sulla considerazione che gli eventi anzidetti sono normalmente riconducibili all'attività materiale ed all'intento del testatore di revocare il testamento, viene meno quando i medesimi eventi trovino la loro causa in un fatto naturale. La prova di quest'ultimo deve essere fornita da chi intende avvalersi del testamento. L'ipotesi della lacerazione del testamento olografo — posto all'art. 684 c.c. a fondamento della presunzione della volontà del testatore di revocare il testamento lacerato — ricorre solo se siano venute meno le normali caratteristiche di integrità con cui suole presentarsi la scheda testamentaria dum fragmenta supersint e prescinde dalle multiformi accidentalità che possono accompagnare la disintegrazione della scheda medesima. Se, peraltro, nel modo di presentarsi di quest'ultima si ravvisino elementi tali da escludere la congruenza della lacerazione con la volontà del testatore di revocare il testamento, il giudice del merito può tenerne conto nel quadro della prova contraria alla presunzione legale. (Nella specie, il foglio sul quale era scritto il testamento olografo si presentava diviso a metà nel senso perpendicolare allo scritto ed aveva una linea di frattura, non comportante il distacco totale, in senso parallelo allo scritto stesso. I consulenti tecnici d'ufficio avevano espresso l'avviso che, secondo un giudizio «di massima probabilità, i fenomeni riscontrati erano caratteristici di un foglio piegato in quattro e tenuto addosso per lungo tempo in tale condizione». I giudici del merito - fondandosi sul parere dei consulenti e sulla considerazione che il testatore, qualora avesse prescelto una così anormale modalità di attuazione dei proprio intento di revoca, ben difficilmente avrebbe perpetuato le ragioni di equivoco in essa insite, continuando a conservare e custodire la scheda disintegrata - avevano ritenuto raggiunta la prova che la lacerazione fosse stata causata da un fatto naturale. La C.S., nel ritenere tale convincimento correttamente e sufficientemente motivato, ha enunciato il principio massimato).

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