Cassazione penale Sez. III sentenza n. 13456 del 2 aprile 2007

(3 massime)

(massima n. 1)

Nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze del reato, il termine per la esecuzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, atteso che non è possibile una esecuzione ante iudicatum dei capi penali della pronuncia, tra i quali sono comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena.

(massima n. 2)

La realizzazione e la gestione di discarica non autorizzata ha natura di reato permanente, che può realizzarsi solo in forma commissiva, salva peraltro la possibilità di un concorso morale da parte del proprietario del fondo, che acconsente consapevolmente alla realizzazione o alla gestione della discarica nel suo terreno. Sicché, è permanente il reato di discarica abusiva, in quanto, la "realizzazione" della stessa permane sino a che perdura l'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo (ad es. spianamento del terreno, apertura degli accessi, recinzione etc.); mentre la "gestione" della discarica permane sino a che perdura l'attività di conferimento e di manipolazione dei rifiuti: sempre che, nei due casi, la permanenza del reato non venga a cessare per il rilascio della relativa autorizzazione.

(massima n. 3)

Ove ricorra uno dei reati prodromici previsti dai commi 1, 2, e 3 dell'art. 51 D.Lgs. 22/1997 (ora art. 256 D.Lgs. 152/2006), che cagionino comunque un inquinamento, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla bonifica del sito ai sensi della noma generale dell'art. 165 c.p., secondo cui detto beneficio può essere subordinato, salvo che la legge disponga diversamente, "alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato". In tal caso, da una parte l'inquinamento comunque prodotto è indubbiamente una conseguenza del reato, dall'altra non si può ritenere che la legge abbia diversamente disposto, atteso che la surrichiamata disposizione dell'art. 51-bis non configura una disciplina "diversa", ma piuttosto costituisce una specifica applicazione del generale principio codicistico. Applicando il principio generale di cui all'art. 165 c.p., la bonifica alla quale subordinare il beneficio penale non è necessariamente quella proceduralizzata dall'art. 17 D.Lgs. 22/1997 (e ora dall'art. 242 D.Lgs. 152/2006), ma coinciderà con quella stabilita concretamente dal giudice per eliminare le conseguenze del danno ambientale prodotto, che potrà eventualmente essere verificata ex post dal giudice della esecuzione.

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