Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7878 del 18 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prescrizione dei reati, l'articolo 158, primo comma, c.p. ricollega l'inizio del decorso della prescrizione alla cessazione della continuazione e della permanenza, da un canto considerato il reato continuato come un'unità reale, non suscettibile di scomposizione nei singoli reati che la compongono, siano essi istantanei o permanenti, sicché la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della continuazione per tutti i reati unificati nella complessa figura prevista dall'articolo 81 cpv. c.p. e, quindi, dalla consumazione dell'ultimo dei reati che entrano in continuazione, fermo restando il periodo prescrittivo proprio di ciascun reato; e dall'altro, che nel caso di reato a condotta permanente la prescrizione inizia il suo decorso dalla cessazione della permanenza della condotta criminosa, che si realizza o con l'esaurimento di essa per il conseguimento dell'oggetto, cioè per la verificazione dell'evento o a seguito dell'eliminazione del carattere antigiuridico della condotta stessa, o per effetto della desistenza dell'autore o per l'intervento preventivo dell'autorità giudiziaria, oppure con la sentenza di condanna pronunciata in primo grado o a seguito dell'impugnazione da parte del P.M. della sentenza di proscioglimento.

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