Cassazione penale Sez. Feriale sentenza n. 34505 del 1 settembre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di reato continuato, qualora debba farsi applicazione della disciplina più favorevole dettata, per la prescrizione del reato, dall'art. 158 c.p., come modificato dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251, il termine iniziale della prescrizione non può essere individuato, per tutte le violazioni, in quello dell'inizio della condotta criminosa, e cioè in quello della commissione della prima di esse, ma va fissato, per ciascuna, nella relativa data di consumazione.

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