Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11355 del 10 novembre 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi del comma 2 dell'art. 133 c.p. i precedenti penali e giudiziari del reo rilevano ai fini della determinazione della capacitą a delinquere del colpevole e possono essere presi in considerazione per la commisurazione della pena, nel senso che la condotta di vita pregressa, indenne da condanne, si proietta in modo favorevole sulla personalitą del soggetto ed orienta in senso positivo, per il colpevole stesso, il potere discrezionale del giudice nella determinazione in concreto della sanzione penale.

(massima n. 2)

Il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza pronunciata a seguito di rito abbreviato si converte in appello ove contro la stessa sentenza l'imputato interponga appello.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.