Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9116 del 4 agosto 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna ma non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato, e, in genere, della sua condotta e della sua vita, antecedenti al reato, valutazione che l'art. 133, secondo comma, n. 2, rimette al giudice, al fine dell'accertamento della capacitą a delinquere del colpevole.

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