Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4774 del 21 ottobre 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione di manutenzione del possesso può essere proposta non solo contro l'autore materiale della turbativa, ma anche contro l'autore morale, intendendosi per tale sia colui che abbia preventivamente dato incarico ad altri di porre in essere gli atti in cui la turbativa si concreta, o li abbia comunque autorizzati, sia colui che ex post abbia approvato gli atti medesimi, ritraendone profitto. Al fine dell'individuazione di detto autore morale, pertanto, l'indagine sul destinatario del vantaggio della molestia, pur non essendo di per sé decisiva, può spiegare rilievo come elemento di riscontro di quella preventiva autorizzazione o successiva approvazione.

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