Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5162 del 26 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione di manutenzione la configurazione della molestia possessoria postula un comportamento che ponga in serio pericolo il possesso del vicino, con la conseguenza che l'azione è esperibile anche in via preventiva a fronte della minaccia di compromissione del preesistente stato di fatto. Pertanto, nel caso in cui venga denunciato l'ampliamento e la sopraelevazione di un edificio preesistente in violazione delle norme sulle distanze legali, il giudice non può limitarsi, ai fini della determinazione del termine utile per l'esercizio dell'azione, a dare rilievo all'inizio dei lavori in elevazione, ma deve accertare se l'attività anteriore, specie di sbancamento e di posa in opera delle fondazioni, rendendo percepibile la lesione del possesso dovesse considerarsi oggettivamente molesta.

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