Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9927 del 28 settembre 1995

(5 massime)

(massima n. 1)

In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, l'art. 319 bis (introdotto dall'art. 8, L. 26 aprile 1990, n. 86) ha definito diversamente l'ambito di applicazione dell'aggravante già prevista nel precedente testo dell'art. 319 cpv., n. 1, c.p., legando l'aumento di pena non più al verificarsi del risultato bensì all'oggetto dell'accordo criminoso. La L. n. 86/1990 non ha, pertanto, abrogata, ma soltanto modificata la predetta aggravante, per cui il giudice, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.p., deve applicare la disposizione più favorevole al reo.

(massima n. 2)

In tema di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale o impiegato in atto pubblico (artt. 479 e 493 c.p.), non danno luogo a successioni di leggi penali i mutamenti di regime giuridico che hanno via via interessato l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, trasformandola dapprima in ente Ferrovie dello Stato (L. n. 210/1985) e poi in società per azioni (delibera CIPE 12 agosto 1992, in esecuzione della L. n. 35/1992 e L. n. 359/1992). L'applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole, sancito dall'art. 2, comma 3, c.p., presuppone una modifica in via generale - e non in via particolare, riferita al caso concreto - della fattispecie incriminatrice, cioè di quelle norme che definiscono il reato nella sua struttura essenziale e circostanziata, comprese le norme extrapenali che la integrano. Esula quindi dall'istituto la successione di atti o fatti amministrativi che, pure influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implica una modifica della norma incriminatrice anche integrativa. Le trasformazioni che hanno interessato l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non hanno modificato la fattispecie incriminatrice descritta negli artt. 479 e 493 c.p.

(massima n. 3)

L'istituzione dell'Ente «Ferrovie dello Stato», in sostituzione della cessata Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di per sé non ha comportato, nei confronti dei suoi organi direttivi e del personale dipendente, il venire meno in radice, per assoluta incompatibilità, delle qualifiche soggettive di cui dagli artt. 357, 359 c.p. Né tale incompatibilità sussiste solo perché l'ente in questione è stato definito «ente pubblico economico», attese le peculiarità di natura pubblicistica che lo contraddistinguono. Tale ente infatti persegue quelle stesse finalità di preminente interesse pubblico, già assunte in proprio dallo Stato e dallo stesso realizzate attraverso l'esercizio diretto del servizio ferroviario, mediante un proprio organo (l'Azienda autonoma) ed è posto (anche per i compiti ad esso assegnati e per penetranti poteri del Ministro dei trasporti) in una posizione del tutto singolare rispetto all'ordinario modello di ente pubblico economico. Ne consegue che la scelta del contraente non può considerarsi oggetto di libera determinazione, ma soggiace alla disciplina pubblicistica che regola la materia e ai principi di imparzialità, buona amministrazione ed economicità stabiliti dall'art. 97 della Costituzione e dell'art. 2, L. 17 maggio 1985, n. 210. Rientra pertanto nell'attività propria dei pubblici ufficiali la stipula di contratti di appalto per la decoibentazione dell'amianto e la ricoibentazione con altro materiale non nocivo alla salute delle carrozze ferroviarie, la quale non è riconducibile nell'esercizio dell'attività di impresa, disciplinata da norme di natura prettamente civilistica, proprio perché strettamente attinente all'esercizio del servizio pubblico.

(massima n. 4)

La qualità di pubblico ufficiale, a norma dell'art. 357 c.p., così come modificato dall'art. 17, L. n. 86/1990, compete ai componenti la speciale commissione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato incaricata di accertare le capacità specifiche delle imprese che con essa intendono contrattare, trattandosi di una attività disciplinata da norme di diritto pubblico che, oltre ad esplicarsi attraverso l'esercizio di poteri certificativi circa il possesso dei requisiti tecnici richiesti, concorre anche alla formazione della volontà della stessa pubblica amministrazione per ciò che attiene all'iscrizione dell'impresa richiedente nello speciale Albo dei fornitori.

(massima n. 5)

Rientrano nella categoria degli atti pubblici i cosiddetti atti interni destinati ad inserirsi con un contributo di conoscenza nel procedimento amministrativo e, tra questi, anche i pareri espressi per iscritto da un organo della pubblica amministrazione nell'ambito della competenza specifica del proprio ufficio. Ne consegue che sono atti pubblici i verbali di sopralluogo redatti dalla speciale commissione costituita dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per accertare la capacità specifica delle imprese ai fini della loro iscrizione all'Albo speciale delle ditte fornitrici, proprio per gli effetti che ne conseguono nei confronti dei terzi, essendo questo requisito indispensabile per poter partecipare alle gare di appalto indette dall'azienda e per poter negoziare con essa.

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