Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2293 del 5 marzo 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine dell'integrazione del requisito del possesso ultrannuale per l'esercizio dell'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c., il possesso dell'attore che abbia acquistato l'immobile quale terzo nominato con contratto per persona da nominare va considerato unitariamente anche con riguardo al possesso (eventualmente) esercitato dall'originario contraente atteso che nel contratto per persona da nominare — in cui la sostituzione dell'originario contraente con altro soggetto č resa legittima dall'accettazione di quest'ultimo — gli effetti negoziali si producono in via diretta ed immediata nei confronti del terzo, ove la nomina segua in tempo utile e nelle debite forme, e quindi anche il possesso del contraente originario, essendo stato esercitato, fino alla sostituzione, anche in nome della persona da nominare, si unisce a quello posteriore del nominato e configura un unico possesso senza soluzioni di continuitā.

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