Cassazione civile Sez. II sentenza n. 144 del 11 gennaio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Le attribuzioni dell'assemblea condominiale riguardano l'intera gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che avviene in modo dinamico e che non potrebbe essere soddisfatta dal modello della autonomia negoziale, in quanto la volontą contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente ad impedire ogni decisione. Rientra dunque nei poteri dell'assemblea quello di disciplinare beni e servizi comuni, al fine della migliore e pił razionale utilizzazione, anche quando la sistemazione pił funzionale del servizio comporta la dismissione o il trasferimento di tali beni. L'assemblea con deliberazione a maggioranza ha quindi il potere di modificare sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia istituito e disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalitą di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini. Ne deriva che la volontą collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere l'uso dell'antenna centralizzata per le ricezione di canali televisivi (destinata a servire tutte o pił unitą immobiliari di proprietą esclusiva e richiedente una attivitą di impianto a gestione comune), non si pone come contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune.

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