Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3507 del 23 ottobre 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione delle distanze legali può dare luogo a molestia possessoria, contro cui è data l'azione di manutenzione, solo quando il possesso corrispondente al diritto di proprietà si concreta in uno stato di fatto presupponente il rispetto del limite legale. Non è data, pertanto, tutela possessoria a colui che lamenti l'avvenuta costruzione da parte del vicino nell'inosservanza della distanza di tre metri, di cui all'art. 873 c.c., dalla futura ed eventuale propria costruzione in sopraelevazione, poiché la lamentata inosservanza non viene a pregiudicare uno stato di fatto attuale ma incide solo sulla facoltà di sopraelevazione, tutelabile solo in sede petitoria.

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