Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2927 del 19 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione delle distanze legali nelle costruzioni integra una molestia al possesso del fondo finitimo, contro la quale č data l'azione di manutenzione, perché, anche quando non ne comprime di fatto l'esercizio, apporta automaticamente modificazione o restrizione delle relative facoltā.

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