Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22703 del 6 novembre 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell'usufruttuario e quelli a carico del nudo proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell'opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l'usufruttuario ha l'onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa.

(massima n. 2)

L'art. 1006 c.c., stabilendo che l'usufruttuario può ripetere solo alla fine dell'usufrutto le spese fatte in luogo del nudo proprietario, implica che, prima di tale momento, l'usufruttuario è carente di azione; quale mancanza di una condizione dell'azione, l'improponibilità della domanda di rimborso in pendenza dell'usufrutto può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

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