Cassazione civile Sez. II sentenza n. 198 del 22 gennaio 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Il criterio distintivo tra spoglio e molestia non č quantitativo, ma concettuale. La molestia si rivolge contro l'attivitā del possessore, disturbandone il pacifico esercizio mediante una contraria pretesa o mediante altri atti o fatti diretti a renderlo disagevole o scomodo; essa si misura per gradi ed č reprimibile con l'azione di manutenzione solo se supera la normale tollerabilitā. Lo spoglio incide direttamente sulla cosa; esso non presuppone necessariamente la privazione totale del possesso, potendo anche concretizzarsi in una privazione solo parziale di esso, la quale consegua a qualunque arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, perpetrata nella consapevolezza del divieto del possessore e che restringa, o riduca, le facoltā inerenti al potere da lui esercitato sulla cosa o, comunque, renda meno comodo l'esercizio del diritto.

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