Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23 del 6 gennaio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

A differenza dello spoglio che priva il possessore della possibilità di esercitare il possesso su tutta o parte della cosa ed implica la modifica, in modo duraturo se non definitivo, della consistenza della cosa stessa, sicché il possessore non può ripristinarla se non mediante una reazione a sua volta fisicamente modificatrice, la molestia turba, ossia rende meno comodo o più difficile, l'esercizio del possesso altrui e non incide sulla consistenza della cosa, onde il possessore può tornare ad esercitare il possesso, nelle identiche condizioni di prima, senza a sua volta modificare la consistenza fisica della cosa.

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