Cassazione civile Sez. II sentenza n. 869 del 20 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

La costituzione del vincolo pertinenziale presuppone un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementaritā con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontā del titolare del diritto di proprietā o di altro diritto reale sui beni collegati di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale, ma non si traduce in un modo di acquisto della proprietā, sicché č comunque necessario l'accertamento del diritto dominicale sulla cosa accessoria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che una volta accertata la destinazione a pertinenza da parte dell'unico proprietario del bene principale e di quello accessorio l'omessa menzione del bene destinato a pertinenza in un decreto di trasferimento emesso a seguito di procedimento espropriativo non impedisse l'operativitā dell'art. 2912 cod. civ.)

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