Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12855 del 10 giugno 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio č necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto nonché del requisito oggettivo della contiguitą, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale č necessario che il bene accessorio arrechi una "utilitą" al bene principale e non al proprietario di esso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la pertinenzialitą tra un immobile condominiale ed un'autorimessa privata in quanto appartenenti a lotti diversi ed aveva stabilito che il garage dovesse essere arretrato in osservanza della norma contenuta nel P.R.G. di Vicenza).

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