Cassazione civile sentenza n. 921 del 12 marzo 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

Agli effetti della tutela possessoria costituisce molestia ogni atto che modifichi il possesso altrui o ne renda pił disagevole l'esercizio, ove sia compiuto volontariamente e con la coscienza di arrecare un siffatto turbamento, nonché con la consapevolezza del divieto espresso o tacito del possessore.

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