Cassazione civile Sez. II sentenza n. 532 del 29 gennaio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di manutenzione del possesso, un'immutazione dello stato dei luoghi che non arrechi attualmente danno al possesso altrui, può ugualmente configurare una molestia, se sia idonea a porre in dubbio o in pericolo siffatto possesso, ma a tale fine è necessario che la detta immutazione sia per se stessa evolutiva nella direzione di uno specifico attentato pregiudizievole, oppure che sia accompagnata da univoche manifestazioni, da parte di chi l'ha posta in essere, tali da denotare una contraria pretesa; il relativo accertamento, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.