Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15309 del 12 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di alienazione di un immobile di proprietą esclusiva in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione per riparare un danno gią cagionato ad un singolo condomino, eseguiti successivamente alla compravendita, al fine dell'identificazione del soggetto obbligato alla contribuzione alle spese condominiali, deve considerarsi che l'accertamento stesso dell'emergenza conservativa o emendativa di danni a terzi, compiuto dal condominio, determina l'insorgenza dell'obbligo conservativo in capo a tutti i condomini, e pone l'eventuale successiva approvazione delle relative spese in una prospettiva meramente esecutiva ed esterna rispetto alla gią compiuta individuazione della persona dell'obbligato.

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