Cassazione civile Sez. II sentenza n. 27351 del 23 dicembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di annullamento del testamento, l'incapacitą naturale del testatore postula la esistenza non gią di una semplice anomalia o alterazione delle facoltą psichiche ed intellettive del "de cuius", bensģ la prova che, a cagione di una infermitą transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontą, della coscienza dei propri atti o della capacitą di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacitą costituisce la regola e quello di incapacitą l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacitą, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacitą totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.

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