Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10447 del 16 ottobre 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la sussistenza del reato di cui all'art. 478 c.p. č sufficiente che l'autenticazione avvenga ad opera di pubblico ufficiale cui sia riconosciuto dall'ordinamento il potere di autenticazione, a nulla rilevando che egli abbia competenza specifica a rilasciare copia autentica soltanto degli atti esistenti nel proprio ufficio, perché anche l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale incompetente contribuisce a dare all'atto supposto esistente ed alla sua copia parvenza di legalitā e quindi idoneitā ad ingannare la pubblica fede.

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