Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7701 del 31 maggio 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato di favoreggiamento può commettersi anche prima di un procedimento penale, essendo sufficiente la possibilità di investigazioni e di ricerche. (Nella specie è stato rilevato che la condotta dell'imputato era parimenti censurabile in sede penale, anche se posta in essere nel corso di una richiesta amministrativa, poiché la relazione ispettiva redatta da pubblico ufficiale che aveva obbligo di riferire preludeva all'inizio dell'azione penale e l'imputato ben conosceva il valore e la finalità delle sue dichiarazioni consistite in diverse circostanze non vere in favore dell'inquisito).

(massima n. 2)

Sussiste il reato di cui all'art. 478 c.p. nel caso di rilascio da parte del pubblico ufficiale di copia autentica di atto che non esiste, né rileva che esso sia ricostruibile dall'esame di quelli esistenti. Infatti, l'atto deve avere tutti i requisiti previsti dalla legge e deve essere completo ed autonomo per consentire la riproduzione e la copia legale. (Fattispecie concernente copia di inesistente atto relativo al suicidio di un detenuto, rilasciata da direttore di casa circondariale, il quale pretendeva che l'atto, anche se insussistente in forma e in termini autonomi, era ricostruibile dall'esame del registro da cui risultavano i rapporti).

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