Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12212 del 12 dicembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di lottizzazione abusiva è reato progressivo nell'evento che giunge a compimento solo con l'ultimazione delle costruzioni, sicché anche quando le attività di edificazione siano portate a termine da persone diverse da quelle che hanno proceduto alla lottizzazione, la permanenza cessa solo quando l'intero programma di lottizzazione viene attuato e cioè all'epoca di ultimazione della ultima opera sia essa una costruzione abusiva o un'urbanizzazione primaria o secondaria. Conseguentemente solo da tale momento può computarsi il termine necessario per la prescrizione del reato.

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