Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2522 del 27 febbraio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di malattia professionale eziologicamente connessa a fattori determinanti una evoluzione nel tempo, come nel caso di ipoacusia, il momento consumativo del reato non è quello in cui sarebbe venuto meno il comportamento del responsabile bensì quello dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché ai fini della prescrizione il dies commissi delicti deve essere retrodatato al momento in cui risulti comunque la malattia in fieri, anche se non stabilizzata.

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