Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1121 del 16 dicembre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudizio sulla congruità della pena richiesta dalle parti va riferito alle peculiarità oggettive e soggettive della fattispecie contestata, in base ai criteri indicati dagli artt. 133 e 133 bis c.p., e non già alla gravità, in astratto, del reato contestato, la cui valutazione è rimessa al legislatore e alla disciplina sanzionatoria, minima e massima, da questi ritenuta adeguata.

(massima n. 2)

La potestà punitiva dello Stato, che l'esecuzione della pena attiva con la costrizione del condannato, ha un limite - che ne impone, pertanto il rinvio - costituito dalla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo che neppure la generale inderogabilità dell'esecuzione della condanna può sopravanzare, allorché la pena, per le condizioni di grave infermità del soggetto, finisca per costituire un trattamento contrario al senso di umanità, così perdendo la tendenza alla rieducazione. (Nella specie si è ritenuto che la generica precarietà di condizioni di salute, non incompatibili con lo stato di detenzione, non autorizzasse un differimento dell'esecuzione della pena).

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