Cassazione penale Sez. II sentenza n. 39756 del 5 ottobre 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Le fattispecie criminose di riciclaggio e reimpiego, pur a forma libera, richiedono che le condotte siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obbiettivo di ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilitą dell'origine delittuosa del denaro.

(massima n. 2)

La comparazione dei reati sotto il profilo della gravitą, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso che queste si equivalgano, la maggiore o minore entitą del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose.

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