Cassazione penale Sez. I sentenza n. 138 del 9 febbraio 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Per «viso» si intende la parte anteriore del capo compresa tra l'impianto frontale dei capelli e la estremità del mento, parte che interessa maggiormente la venustà della persona. Non può tuttavia prescindersi — per accertare la sussistenza o meno della alterazione dell'«estetica» del viso nella quale si sostanzia la ratio della aggravante prevista dall'art. 583 comma secondo n. 4 c.p. — dal considerare anche quelle immediate zone di «contorno» che necessariamente contribuiscono alla formazione ed al completamento di detta estetica, come la regione sottomandibolare e quella latero-superiore del collo. Pertanto, quando l'esito di una lesione personale ivi esistente rifletta i suoi effetti negativi e permanenti sulla euritmia del viso, alterando sensibilmente nella sua visione di insieme l'armonia dei lineamenti, indubbiamente sussiste lo «sfregio».

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