Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10734 del 10 marzo 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Non ricorre la causa di giustificazione non codificata dell'esercizio di attività sportiva allorché un calciatore colpisca l'avversario fratturandogli il setto nasale nel momento in cui l'arbitro assegni un calcio di punizione, in quanto, in tale fase, non essendo ammesso il gioco attivo di squadra, ancorché singoli giocatori possano trovarsi in movimento per organizzare il « tiro» il gioco deve ritenersi fermo e, pertanto, l'azione antidoverosa non può risultare funzionale all'attività agonistica in atto ma si palesa come una mera aggressione del tutto indipendente dalla dinamica del gioco.

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