Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 13018 del 12 novembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 443 c.p. in quanto reato di pericolo sussiste anche allorché i medicinali scaduti di validitą siano conservati nel retrobottega di una farmacia adibito, oltre che a deposito, a laboratorio in quanto la allegata destinazione dei medicinali ad essere utilizzati solo come materiali di laboratorio non fa venir meno la possibilitą di una loro commercializzazione (nel caso concreto desunta dalla conservazione in frigo dei vaccini scaduti).

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