Cassazione penale Sez. I sentenza n. 350 del 15 gennaio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando l'istigazione a delinquere viene contestata come commessa con il mezzo della stampa, non dall'autore dell'articolo incriminato, bensì dal direttore responsabile per fatto proprio, può pervenirsi all'affermazione della responsabilità di quest'ultimo dopo aver approfondito ed accertato non soltanto l'omesso controllo sul periodico ma anche — e per prima cosa — l'idoneità dello scritto a turbare l'ordine pubblico, che è il bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'art. 414 c.p. Siffatta valutazione va compiuta tenendo conto che la libertà di pensiero, il diritto di cronaca e quello di critica non sono assoluti: essi trovano limiti nella necessità di proteggere altri beni costituzionalmente tutelati e nell'esigenza di prevenire o far cessare quei turbamenti della sicurezza pubblica, la cui salvaguardia costituisce finalità immanente al sistema.

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