Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5819 del 13 giugno 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Elemento differenziale del delitto di occultamento di cadavere da quello di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere č che il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia deliberatamente operato in modo che il cadavere sia certamente ritrovato e restituito, senza, peraltro, che il nascondimento sia correlato a particolari accorgimenti, essendo sufficiente che il cadavere sia stato sistemato in modo tale da ritardarne per un tempo apprezzabile il ritrovamento.

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