Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5139 del 2 giugno 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'elemento soggettivo del reato di sottrazione di cadavere č sufficiente, quale dolo generico, la volontā cosciente e libera di sottrarre i resti umani senza averne diritto, essendo indifferente il fine propostosi dall'agente (lucro, affetto, studio o altro). Ai fini della sussistenza del reato di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere nella nozione di cadavere o parte di esso sono da comprendere anche lo scheletro e le singole ossa, rientrando in quella nozione tutti i resti umani tuttora capaci di suscitare l'idea della pietā verso i defunti. (Fattispecie: sottrazione di ossa umane da un ossario comune).

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