Cassazione penale Sez. III sentenza n. 27290 del 17 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 411 c.p.(distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) pur realizzandosi con il nascondimento di un cadavere si differenzia dal reato di cui all'art. 412 c.p. (occultamento di cadavere) in quanto l'occultamento č considerato come un nascondimento temporaneo che postula a priori la certezza del ritrovamento, mentre la soppressione o sottrazione vanno intese quale nascondimento effettuato in modo tale che il cadavere venga definitivamente sottratto alle ricerche. Peraltro la sottrazione va valutata non in senso assoluto bensė relativo, sulla base di presunzioni fondate su elementi obiettivi, quali il luogo prescelto e le modalitā adottate, con apprezzamento ex ante, non rilevando in proposito che il cadavere venga eventualmente ritrovato fortuitamente o a seguito di difficili ricerche, atteso che la durata effettiva del nascondimento non costituisce elemento di distinzione fra le due ipotesi di reato.

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