Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4007 del 22 maggio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inadempimento volontario, che costituisce il presupposto del delitto di omesso pagamento della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria si concretizza allo scadere del termine indicato nell'atto di intimidazione, non avendo il legislatore posto a carico dell'imputato un termine anteriore di scadenza del debito, ed occorrendo, di conseguenza, che il creditore — secondo i principi generali — esiga la prestazione, nei modi di legge.

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