Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15199 del 11 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli atti di diffida e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontą del titolare del diritto reale.

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