Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1438 del 14 febbraio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ipotesi delittuosa della immutazione artificiosa dello stato delle cose anteriormente all'inizio di un procedimento penale, di cui all'art. 374 c.p., richiede, sotto il profilo oggettivo, che venga apportata allo stato delle cose una modificazione materiale tale da implicare il pericolo di una diversa interpretazione del fatto, a causa dell'alterazione delle sue componenti probatorie, come nel caso di una pistola sottratta, prima dell'arrivo dell'autoritą giudiziaria, a persona deceduta in un conflitto a fuoco; sotto il profilo soggettivo esige il fine, nella specie rivelato dallo stesso comportamento dell'agente che ha taciuto della sottrazione e non ha dato altre motivazioni alla sua azione, di trarre in inganno l'autoritą giudiziaria.

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