Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2636 del 1 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Agli effetti di quanto previsto dall'art. 338 c.p., per «corpo» politico, amministrativo o giudiziario deve intendersi una autoritą collegiale che eserciti una delle suddette funzioni, in modo da esprimere una volontą unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontą concorrono. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che possa integrare la nozione suddetta un comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri).

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