Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3209 del 7 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la norma più favorevole all'imputato va individuata comparando il trattamento derivante dall'applicazione della legge anteriore con quello fissato dalla legge posteriore e ravvisando la lex mitior in quella che sia foriera di conseguenze meno gravose per il colpevole e poiché nella vigenza del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la sospensione della patente di guida costituiva pena accessoria mentre secondo il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, ha natura di sanzione amministrativa accessoria, in caso di condanna a pena condizionalmente sospesa per il reato di omicidio colposo commesso, nel vigore del codice della strada abrogato, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la pena accessoria della sospensione della patente di guida è più favorevole della sanzione amministrativa accessoria perché la pena, a differenza dell'altra, viene in concreto attratta dalla sospensione della pena principale, con conseguente trattamento sanzionatorio complessivamente più mite per l'imputato.

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