Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12861 del 6 aprile 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di querela, l'omessa comparizione del querelante — nonostante l'avviso previamente notificatogli con l'avvertimento che la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela — all'udienza dinanzi al giudice di pace, non integra gli estremi della remissione tacita di cui all'art. 152 c.p., la quale è prevista solo con riguardo alla remissione extraprocessuale, con la conseguenza che un comportamento processuale non può costituire espressione dell'intento di remissione dell'istanza punitiva; d'altro canto, il querelante non ha l'obbligo di comparire e, comunque, la legge non ricollega alla sua assenza la predetta conseguenza.

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